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Tutela dei dati biometrici idonei a identificare in modo univoco una persona

Tutela dei dati biometrici idonei a identificare in modo univoco una persona

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la recente sentenza n. 12967/2024, depositata il 13.05.24, nell'accogliere il ricorso del Garante per la Privacy contro una sentenza che aveva annullato in parte un suo provvedimento sanzionatorio in tema di trattamento dei dati biometrici degli studenti operato durante la pandemia da una Università con modalità non conformi alla relativa normativa, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 9 del Reg (UE) 2016/679, ricorre un trattamento di dati biometrici, come definiti dall'art. 4, n. 14 del Regolamento 2016/679, quando i dati personali sono ottenuti mediante un trattamento tecnico automatizzato specifico, realizzato con un software che, sulla base di riprese e analisi delle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, le elabora, evidenziando comportamenti o elementi anomali, e che perviene a un esito conclusivo, costituito da una elaborato video/foto che consente (o che conferma) l’identificazione univoca della persona fisica, restando irrilevante la circostanza che l’esito finale del trattamento sia successivamente sottoposto alla verifica finale di una persona fisica”.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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