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Licenziamento di un Primario

Licenziamento di un Primario

Una ASL dispone il licenziamento disciplinare di un medico – primario di ortopedia – contestando in particolare l’esercizio di attività professionale in violazione del regime di esclusività in quanto il sanitario aveva svolto attività professionale presso una struttura privata e quindi per il conflitto di interesse ovvero la concorrenza sleale derivati.

La sentenza di primo grado viene confermata in appello poiché viene ritenuta specifica la contestazione e veritiera l’informazione della pagina web della struttura privata che conteneva indicazioni puntuali quanto alla qualifica del medico quale “Primario Ortopedico”. 

La Corte d’Appello, inoltre, esclude che sia stato violato il principio della immutabilità della contestazione e quello della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata; ritiene che il comportamento del sanitario era lesivo dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. tanto più esigibile in considerazione della qualifica dirigenziale dell’interessato, del connesso elevato grado di affidamento, della reiterazione della condotta e dell’elemento psicologico qualificabile in termini quantomeno di colpa grave.

Il medico ricorre in cassazione sostenendo l’errata e/o mancata contestazione dei fatti oggetto di procedimento disciplinare e la violazione del principio di immutabilità e proporzionalità della sanzione.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 12973/2024, depositata il giorno 13.05.24, dichiara inammissibile il ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata.

La Suprema Corte afferma, in particolare, che i motivi di impugnazione proposti non sono ammissibili; che, comunque, le doglianze esposte non scalfiscono le argomentazioni dei giudici di merito che hanno correttamente espresso il proprio giudizio sia quanto alla immutabilità della contestazione sia quanto alla proporzionalità della sanzione; che, infatti, in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale e valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato; che, ancora, il fatto storico contestato non ha subito alcuna modificazione in corso di procedimento, in quanto la sanzione irrogata è la conseguenza della contestata attività privata parallela a quella istituzionale, cui il medico era tenuto in regime di esclusività.

Richiamando una precedente sentenza di legittimità (n. 20880/2018), sottolinea, infine, la Suprema Corte che il medico legato a una pubblica amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato, in relazione a detto rapporto e agli obblighi che dallo stesso scaturiscono, è tenuto al rispetto dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 che richiama il regime delle incompatibilità e il divieto di cumulo di cui al d.P.R. n. 3/1957.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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