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Licenziamento di un infermiere

Licenziamento di un infermiere

Un infermiere dipendente da una azienda sanitaria pubblica impugna il licenziamento intimatogli il 16.06.2018, per essere rimasto ingiustificatamente assente dal lavoro il 14.02.2018, per aver accumulato un debito orario di 31,04 ore e per aver svolto, senza prima chiederne autorizzazione, attività extraistituzionali presso una cooperativa esterna (di cui era stato presidente del C.d.A.).

Il ricorso viene respinto dal Tribunale con sentenza confermata in secondo grado.

La Corte d’Appello ritiene, infatti, tempestiva la contestazione disciplinare in relazione alla data di piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare; che non vi è stata la violazione del principio di immutabilità della contestazione, atteso che gli elementi del fatto contestati erano rimasti immutati nella loro essenzialità; che non è stato contestato che dal 04.12.2013 al 22.05.2017 il lavoratore era stato presidente di una Cooperativa che svolgeva attività infermieristica presso una casa di riposo e che nessuna autorizzazione era stata richiesta per svolgere tale attività ex art. 61 del DPR n. 03/1957; che l’interessato era stato ingiustificatamente assente dal lavoro il 14.02.2018; che, in relazione al debito orario non recuperato per una addotta impossibilità sopravvenuta, deve essere considerato che l’infermiere nel corso degli anni aveva tenuto una condotta costantemente poco attenta al rispetto dell’organizzazione aziendale alla luce del disordine con il quale dal 2014 aveva gestito gli orari lavorativi.

Ricorre in cassazione l’infermiere contestando la correttezza in diritto della sentenza impugnata

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 9801/2024, depositata il giorno 11.04.24, rigetta il ricorso e conferma la sentenza d’appello impugnata.

La Suprema Corte, in particolare, osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice d’appello, sulla base di un accertamento in fatto, ha giustamente ritenuta la tempestività delle contestazioni disciplinari; che l’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, pur non comportando la violazione dell’art. 60 del DPR. n. 3 del 1957, deve essere comunicata e autorizzata dal datore di lavoro trattandosi di incarico extra-istituzionale; che il giudice di merito ha correttamente accertato l’assenza dal lavoro dell’infermiere il giorno 14.02.2018; che la Corte d’Appello con la statuizione censurata ha effettuato il dovuto controllo di proporzionalità della sanzione inflitta in relazione ai fatti accertati e alle giustificazioni addotte dal lavoratore. 

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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