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Efficacia probatoria in sede civile della sentenza penale passata in giudicato

Efficacia probatoria in sede civile della sentenza penale passata in giudicato

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 12901/2024, depositata il giorno 10.05.24, ha affermato che è necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato.

I limiti oggettivi del giudicato penale, specificati nell'art. 651 cod. proc. pen., attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato; che, quindi, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato.

L’efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo il giudice civile utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell’accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito civile sui quali egli è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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